Descrizione:
Quota pari a 1/1 del diritto di piena proprietà su porzioni immobiliari facenti parte dei fabbricati siti nel Comune di Roma (RM), Via Cassia n. 531 e, precisamente:• appartamento posto al piano primo dell’Edificio “D”, distinto con l’interno numero 1 (uno), composto da 8,5 (otto virgola cinque) vani catastali; a confine con appartamento distinto con l’interno numero 2 (due), vano scala, vano ascensore e distacchi, salvo altri.• cantina posta al piano scantinato dell’Edificio “A”, distinta con la lettera “B” della consistenza di mq 7 (sette) circa; a confine con cantine distinte con le lettere “A” e “C”, corridoio condominiale, salvo altri.Il tutto riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma:• foglio 219, particella 407, subalterno 3, zona censuaria 5, categoria A/2, classe 5, consistenza vani 8,5, superficie catastale totale mq. 201, escluse aree scoperte mq. 189, Via Cassia n. 531, piano 1, interno 1, edificio D, rendita catastale euro 2.502,23 (appartamento);• foglio 219, particella 405, subalterno 16, zona censuaria 5, categoria C/2, classe 10, consistenza mq. 7, superficie catastale totale mq. 9, Via Cassia n. 531, piano S1, interno B, rendita catastale euro 79,53 (cantina).Costi da sostenere a carico dell’aggiudicatario per la relativa regolarizzazione (nello specifico: perfezionamento istanza condono, CILA in sanatoria per la diversa distribuzione interna, aggiornamento catastale attraverso redazione DOCFA, istanza per ottenere Certificato di Agibilità Parziale) pari circa ad euro 17.000,00=, che sono stati detratti dal prezzo finale di stima (cfr. paragrafi “corrispondenza catastale e regolarità edilizia” della perizia estimativa).Si segnala, altresì, l’esistenza di “accordo di separazione consensuale ex art. 6 del D.L. 132/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita” (di data 9/6/2020 - 2/7/2020) cui ha fatto seguito - con atto a rogito Notaio dott.ssa Chiara Manzo del 9/11/2021, rep. n. 7631 - racc. n. 5291, trascritto al n. di formalità reg. part. 101324 del 15/11/2021 - la “costituzione del diritto di abitazione sulla casa coniugale a seguito di accordo di separazione personale ex art. 6 D.L. 132/2014”, non opponibile alla procedura in quanto successivo alla trascrizione del pignoramento (formalità reg. part. n. 44414 del 6/7/2020, ex art. 337 sexies c.c.), nonché alle iscrizioni dei creditori ipotecari (formalità reg. part. n. 37303 del 13/9/2005, formalità reg. part. n. 13525 del 30/7/2015 e formalità reg. part. n. 24310 del 4/11/2019 - sul punto: Cass. n. 7776 del 20.04.2016) e reso a favore della stessa parte esecutata che subisce l’espropriazione (sul punto: Cass. n. 15885/2014). Tale formalità non sarà annotata di cancellazione con l’emanando decreto di trasferimento.Il sopra descritto compendio immobiliare è in ottimo stato di conservazione.È presente APE con attribuzione di classe energetica F.Parti comuni, normativa urbanistica, regolarità edilizia, formalità pregiudizievoli, eventuali vincoli, obblighi ed oneri condominiali come in perizia.Stato di occupazione: occupato dalla parte esecutata che vi abita (non potrà essere disposta la liberazione prima del decreto di trasferimento).Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale in atti al quale espressamente si rinvia.