Descrizione:
BENE 1Quota pari a 100/100 del diritto di proprietà su abitazione ubicata in Roma, Via Alberto da Sarteano n. 124/B (catastalmente n. 122), piano fuori terra, composta da un soggiorno, una cucina, un disimpegno, due camere e un bagno; i vari ambienti del bene immobile si sviluppano su due livelli diversi collegati tra loro tramite due gradini posti nel soggiorno, di Superficie Lorda pari a 83 mq circa. Nel soggiorno si ha un’altezza interna minima pari a ca. 2,33 ml. ed un’altezza interna massima pari a ca. ml. 3,22; in cucina si rileva un’altezza interna minima pari a ca. 2,34, mentre nella camera l’altezza interna massima è pari a ca. 2,85 ml; il bagno ha un’altezza interna massima pari a ca. 2,22 ml. Identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio n. 1107, part. 1892, sub 501, Zona Censuaria 6, Categoria A/4, Classe 4, Rendita € 280,18, Superficie Lorda pari a 83 mq circa. Confina con a Nord con la porzione di terreno identificata al Catasto Terreni con il Foglio 1107, particella 2082, oggetto di pignoramento; a ovest in parte (una esigua porzione di terreno) con Via dei Monti di San Paolo, in parte con la particella 1589, di proprietà di terzi, a sud con la particella 1357 ed una piccola porzione di terreno con la particella 1491, di proprietà di terzi, ad Est con la porzione di terreno identificata al Catasto Terreni con il Foglio 1107, particella 2083 proprietà di terzi, salvo altri. L’unità immobiliare risulta conforme alla planimetria catastale per quanto riguarda la destinazione d'uso (abitazione), mentre presenta difformità per quanto riguarda la distribuzione degli spazi interni; in particolare si rileva la presenza di un disimpegno ed un nuovo locale (seconda camera) non rappresentati graficamente nella planimetria catastale, che sono stati realizzati frazionando una porzione del soggiorno originario, la cui superficie è stata, pertanto, ridotta. Si riscontra, altresì, una ulteriore difformità nell’area esterna adiacente al bene immobile, laddove all’attualità è presente una tettoia in legno, non rappresentata nella planimetria catastale. In merito a tali difformità riscontrate, si sottolinea che ad oggi non è possibile effettuare una variazione catastale, con aggiornamento della stessa planimetria, poiché si tratta di opere realizzate in assenza di un'idonea autorizzazione edilizia. Il fabbricato in questione veniva realizzato in modo abusivo e per sanare tale abuso veniva presentata un’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria prot. n. 556795 in data 7 dicembre 2004; la pratica relativa non è stata ancora definita né vi è certezza in ordine all’effettivo rilascio .L’eventuale diniego del rilascio della concessione edilizia in sanatoria con conseguente ordine di demolizione delle opere abusive, e ripristino dello stato dei luoghi al precedente stato “legittimo” rimarrà a totale carico dell’aggiudicatario, circostanza di cui si è tenuto conto al momento della stima. Si fa presente che un immobile abusivo non può essere venduto sul libero mercato. Non vi sono certificazioni attestanti la conformità dell'impianto elettrico, dell'impianto termico e dell'impianto idrico. Non risulta altresì redatto l'APE (Attestato di Prestazione Energetica).Si precisa che non si rileva alcuna delimitazione né tra i lotti di terreno oggetto della presente procedura esecutiva, né tra gli stessi ed il lotto di terreno adiacente identificato al Catasto Terreni con Foglio 1107, prt. 2083 di proprietà di terzi. Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti. Tutti i beni staggiti sono inseriti nel Piano Territoriale Paesistico Regionale", (di seguito PTPR) (edizione 2021) – Sistemi ed ambiti del paesaggio – Tav. A, (artt. 135, 143 e 156 D.Lgs 42/2004) l’area su cui sorgono i beni immobili oggetto del pignoramento è individuata nel "Sistema del paesaggio Naturale" come "Paesaggio Naturale Agrario".Nel PTPR - Beni Paesaggistici - Tav. B (art. 134 co. I lett. a), b), e c) D. Lgs 42/2004), l'area su cui sorgono i beni immobili oggetto della presente Procedura Esecutiva è individuata nella “Ricognizione delle aree tutelate per legge (art. 134 co. I lett. B) e art. 142 co. I D.Lgs 42/2004 come area soggetta a “protezione dei parchi e delle riserve naturali” (Art. 38) e “protezione delle aree di interesse archeologico” (Art. 42).L’area in oggetto non è soggetta a vincoli archeologici e paesaggistici diretti.L’area in questione è soggetta a vincolo indiretto che non riguarda un riconoscimento diretto del pregio o della rilevanza di un determinato immobile, ma impone ugualmente alcune limitazioni. L’obiettivo del vincolo indiretto è di prevenire ed evitare che i comportamenti del proprietario o del conduttore del bene, possano andare a ledere, magari indirettamente, un altro immobile prossimale meritevole di tutela.L’art. 45 del D.lgs. n. 42/2004 prevede quindi le prescrizioni di tutela, ovvero «il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici».Stato di occupazione: l’intero compendio immobiliare risulta occupato dal debitore esecutato. La liberazione potrà essere richiesta all’atto del trasferimento ai sensi dell’art. 560 c.p.c.